LA NUOVA LEGGE CONTRO LE AGGRESSIONI AI MEDICI

Nella seduta del 5 agosto 2020, il Senato ha approvato in maniera definitiva il disegno di legge del Ministro della Salute n. 867-B “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

La nuova legge modifica alcune norme del codice penale, udendo assai più severe le punizioni già severe previste dal codice penale per chi commetta atti di violenza nei confronti di medici e di operatori sanitari in genere.

L’articolo 583 del codice penale punisce chi commetta lesioni gravi dolose con la pena da 3 a 8  anni di reclusione e chi commetta lesioni gravissime dolose con la reclusione da 6  a 12 anni.

L’articolo  583-quater del codice penale  (“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive”) era ed è una versione con pene aggravate per chi commettesse le stesse lesioni a danno di un pubblico ufficiale o in occasione di una partita e recitava così: “Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10  anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da 8  a 16  anni

La nuova legge ha introdotto il seguente nuovo testo dell’articolo 583 quater, parificando ai pubblici ufficiali i medici e gli altri operatori sanitari.

il nuovo art 583 quater CP

“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività .

Quindi, da domani, chi commetta un reato di lesioni gravi o gravissime nei confronti di un medico che sia nell’esercizio della sua attività rischia pene detentive severissime, più ancora di prima.

La nuova aggravante

il codice penale prevede numerose “circostanze aggravanti”, cioè fatti che di per sé fanno aumentare fino a un terzo la pena da infliggere al colpevole.  La nuova legge aggiunge una “circostanza aggravante” al già notevole catalogo previsto dall’articolo 61 del codice penale, al quale viene aggiunto il seguente:
« 11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività».

Questo significa che qualsiasi atto di violenza, per il solo fatto di essere fatto contro un operatore sanitario, merita una punizione più severa di un terzo: tanto per fare un esempio, ipotizzando che un atto di violenza meriti una pena di 3 anni di carcere, d’ora in poi se commesso contro un medico la pena sarà di 4.

La nuova legge introduce anche la perseguibilità d’ufficio, e non più a querela, nei casi di percosse (articolo 581 del codice penale) e di lesioni non gravi (articolo 582 del codice penale) si è commessa a danno di un operatore sanitario, cioè aggravate ai sensi del nuovo articolo 61, numero 11-octies.

Questo significa che non è necessaria una formale querela da fare entro 90 giorni dal fatto da parte del medico aggredito, perché la polizia giudiziaria e il pubblico ministero procederanno d’ufficio, comunque sia loro giunta la notizia di reato (per esempio, dal referto del pronto soccorso, dal verbale dell’intervento delle forze dell’ordine eccetera).

______________________________
Avv. Andrea Castelnuovo
via San Francesco da Paola 37 – 10123 Torino
tel 011532032 – 011532201
www.castelnuovo.us
andrea@castelnuovo.us caste.avv@gmail.com

Se vuoi supportare la nostra iniziativa:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *